Con l’ordinanza n. 22337/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla durata degli incarichi previsti dall’art. 90 TUEL.
L’art 90 del TUEL dispone che “1. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.”
Come precisato dalla Corte di Cassazione, gli incarichi instaurati ai sensi dell’Art. 90 del TUEL hanno durata pari al mandato elettivo del sindaco o del presidente di provincia in carica ed è “inapplicabile il termine di 36 mesi fissato dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/01 per i rapporti di lavoro a termine in quanto di per sé inferiore alla normale durata di un mandato elettivo”.
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