📌 Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4878/2025, interviene in merito alla procedura di assunzione prevista dall’art. 3-bis del D.L. 80/2021 per gli enti locali, chiarendo la natura bifasica degli elenchi di idonei e i limiti alla loro utilizzabilità per finalità assunzionali. Il Consiglio di Stato ribadisce che solo una procedura concorsuale pubblica genera una graduatoria vincolante, a differenza degli elenchi triennali previsti dall’art. 3-bis, che non obbligano l’amministrazione all’assunzione.
📝 I punti principali chiariti dalla sentenza sono:
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L’elenco di idonei non è una graduatoria: consente solo la partecipazione agli interpelli.
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Ogni interpello è autonomo e va attivato dall’ente in base al proprio fabbisogno.
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Se più idonei rispondono all’interpello, è obbligatorio svolgere una selezione comparativa semplificata, tramite prova scritta o orale.
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La graduatoria formata dopo l’interpello vale solo per quel singolo posto.
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Non si applica il principio dello scorrimento automatico, valido invece per le graduatorie di concorso.
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