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📌 Con l’Ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha precisato che i permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore) sono riconosciuti solo se i corsi frequentati coincidono con l’orario di lavoro. La Corte ribadisce infatti che i permessi non coprono attività di studio generiche o preparazione individuale, ma esclusivamente la frequenza a lezioni che si svolgono negli stessi orari del servizio.

📝 Tra i punti salienti:

  • la fruizione dei permessi è ammessa solo per lezioni seguite in diretta e coincidenti con l’orario di lavoro;

  • la possibilità di accedere ai corsi in orari flessibili fa venir meno la necessità del permesso;

  • il lavoratore deve sempre produrre un’attestazione ufficiale dell’ateneo per le ore di effettiva assenza.

📚 Fonte: Ordinanza Corte di Cassazione n. 25038/2025.

🔗Per leggere l'ordinanza completa: [link]

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