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📌 La Corte dei Conti Toscana, con la deliberazione n. 148 del 25 settembre 2025, ha fornito un chiarimento sull’applicazione dell’art. 84 del TUEL in materia di rimborsi spese agli amministratori locali. Il comma 3 di tale articolo stabilisce che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi […] nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

La Sezione della Corte dei Conti, richiamando precedenti orientamenti, ha precisato che "il diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere riconosciuto non soltanto agli amministratori che risiedono al di fuori del territorio comunale, ma anche a coloro che, pur risiedendo entro i confini del medesimo ente, vivono in una frazione, località o parte del territorio distinta dal capoluogo".

📚 Fonte: Corte dei Conti, Sez. Contr. Toscana, Delib. n. 148/2025
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