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📌 La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 9525 del 14 aprile 2026, torna a ribadire un principio ormai consolidato in materia di lavoro pubblico: "ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa".

📝 La pronuncia conferma quindi che:

  • il diritto alla retribuzione deriva dalle mansioni effettivamente svolte;
  • il trattamento economico comprende anche le componenti accessorie;
  • l'assenza o l'illegittimità dell'atto di attribuzione non può penalizzare il lavoratore quando le funzioni siano state concretamente esercitate.

📚 Fonte: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Ordinanza n. 9525 del 14 aprile 2026.

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