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📌 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32689/2025, ha ribadito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto può spettare anche ai dirigenti. La posizione apicale e l'autonomia organizzativa non sono infatti elementi sufficienti per presumere che il mancato utilizzo delle ferie sia dipeso da una scelta volontaria del lavoratore.

Il provvedimento richiama i principi consolidati della giurisprudenza europea, precisando che è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il dirigente potesse fruire effettivamente delle ferie maturate. Ciò significa provare di averlo informato in modo chiaro del rischio di perdere il diritto e di averlo invitato concretamente a utilizzare i periodi di riposo. Solo in presenza di tale prova il diritto all'indennità può venir meno. La decisione conferma inoltre che il divieto di monetizzazione opera durante il rapporto di lavoro, mentre alla sua cessazione l'indennità resta dovuta quando il mancato godimento delle ferie non dipenda da una scelta libera e consapevole del lavoratore.

📚 Fonte: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n. 32689 del 15 dicembre 2025.

🔗 Per leggere l'ordinanza completa: link

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