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📌 Nelle procedure selettive interne, la Commissione deve essere composta in modo da assicurare non soltanto l’effettiva imparzialità delle valutazioni, ma anche l’assenza di circostanze idonee a metterne ragionevolmente in dubbio la terzietà. Una recente pronuncia ha annullato gli atti di una progressione verticale dopo aver valutato, nel loro insieme, il legame familiare e il rapporto professionale esistenti tra il Presidente della Commissione e il candidato vincitore.

La sentenza chiarisce che una parentela oltre il quarto grado non determina automaticamente l’obbligo di astensione. Può però assumere rilievo se accompagnata da ulteriori elementi concreti: nel caso esaminato, il candidato lavorava da anni nel settore diretto dal Presidente e il rapporto professionale si era consolidato nel tempo. La combinazione di tali circostanze è stata ritenuta incompatibile con il rigoroso standard di neutralità richiesto nelle procedure selettive pubbliche, portando all’annullamento degli atti, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

📚 Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima.

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