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La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la Sentenza 24 febbraio – 4 luglio 2016, n. 13579, si è espressa in merito al diritto al pagamento, in caso di assegnazione provvisoria di mansioni superiori, unitamente alle differenze stipendiali tra il livello ricoperto e quello effettivamente svolto, degli emolumenti derivanti dall’indennità di posizione organizzativa, dell’indennità di funzione e dal salario di professionalità.

In particolare, con la Sentenza in esame, la Corte di Cassazione statuisce che “…omissis… in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori …omissis…”

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