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Nuova Sentenza sul tema dei diritti di rogito ai segretari comunali assimilati ai dirigenti e preposti a sedi di segreteria di comuni privi di dirigenti.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 2516, del 29 settembre 2016, torna a pronunciarsi in materia, ribadendo quanto già affermato nella Sentenza n. 1539 del 18 maggio 2016: “la normativa riconosce a tutti i Segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, ma estende tale emolumento anche ai Segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.”

Infatti secondo il Tribunale di Milano “…omissis… il dettato normativo è chiaro e laddove dispone “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.”

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