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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18858, del 26 settembre 2016, evidenzia che, in base al Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “...omissis… non è sufficiente che il lavoratore informi il datore di lavoro dell’assenza per malattia …omissis… ma il lavoratore deve attivare, rivolgendosi per l’accertamento del proprio stato di salute/malattia ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il procedimento di cui all’articolo 55 septies, commi 1 e 2, che si conclude con l’inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell’INPS. Ed è alla mancanza di tale certificazione, che conforti la ragione della malattia quale causa dell’assenza, che l’articolo 55 quater, comma 1, lettera b), riconduce il licenziamento senza preavviso.”

Non può inoltre valere a sostituire il certificato medico la visita fiscale, infatti secondo la Corte di Cassazione “…omissis… la visita fiscale …omissis… non è alternativa alla certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a cui deve rivolgersi il lavoratore” in quanto “…omissis… le Amministrazioni pubbliche non sono più obbligate a procedere sempre alla cd. visita fiscale, ma …omissis… dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.

“Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha escluso che i referti medici fiscali non potevano costituire valida giustificazione alla assenza per malattia …omissis…”.

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