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La disciplina del D.Lgs.n.213/2004 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro") si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati dall'1.9.2004, facendo salva la eventuale disciplina contrattuale vigente in materia di ferie.

Conseguentemente la disciplina dei CCNL in materia di ferie è sempre valida ed efficace, deve essere quindi rispettata come vincolo negoziale.

Pertanto, i termini per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale differimento per esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione) sia per il differimento per esigenze di servizio (30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione). La loro violazione si può tradurre solo in una forma di inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario.
In tal senso, si è espressamente pronunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n.8 del 2005.

Il diverso termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, previsto dal D.Lgs.n.66/2003, per la fruizione delle ferie eccedenti le due settimane che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di maturazione, come confermato dal Ministero del Lavoro nella medesima circolare n.8 del 2005, deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18 - bis del medesimo D.lgs. n.66/2003.

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