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Con la sentenza n. 738/2018, il Tar della Lombardia chiarisce che il lavoratore che debba assistere persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” (art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992).

La posizione del dipendente pubblico, il quale chieda l’assegnazione per trasferimento ad altra sede di servizio ai sensi della predetta norma deve essere qualificata in termini non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, dovendo l’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle proprie esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio.

Pertanto il trasferimento ex art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 può essere negato solo se sussistono effettive e ben individuate esigenze di servizio che, peraltro, l'Amministrazione deve indicare in maniera compiuta. Trattandosi, infatti, di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 738/2018 del Tar della Lombardia.

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