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Con la sentenza n. 15090/2018 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro conferma che, sulla base dell'articolo 41 comma 5, del contratto 16 maggio 2001, i Comuni sono tenuti ad assicurare che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente, in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Pertanto, nel caso si renda necessario provvedere alla riduzione della retribuzione del dirigente apicale con obbligo di recupero della differenza (ad esempio nel caso in cui tale retribuzione sia stata incrementata da somme contrattualmente non dovute), l'amministrazione deve altresì procedere al recupero delle maggiori somme erogate al segretario comunale, relativamente a retribuzione di posizione - adeguata a quella del dirigente apicale -, retribuzione di risultato e diritti di rogito (questi ultimi calcolati in percentuale della minore retribuzione di posizione attestata).

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