Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

In riferimento alla ns/ news del 20 giugno 2018, segnaliamo che  la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15652/18 ha stabilito che, per potersi legittimamente sottrarre alla monetizzazione delle ferie non godute, il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento, e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta.

La Suprema Corte, infatti, specifica che, nell'ambito del suo potere di «stabilire il tempo di godimento» (articolo 2109 del Codice civile), il datore di lavoro è tenuto ad offrire il proprio adempimento (il godimento delle ferie) fissando adeguatamente questo tempo. Pertanto, se il lavoratore non ne fruisce, la sopravvenuta impossibilità della prestazione (l'impossibilità del godimento delle ferie) resta a carico del lavoratore. In questo caso, quindi, la «mora del creditore» (articoli 1207, primo comma, e 1217 del Codice civile) farebbe venir meno l'obbligazione del pagamento da parte del datore di lavoro.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 15652/18 della Corte di Cassazione.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK