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Con la sentenza n. 16698/2018 la Corte di Cassazione stabilisce che, nell'ipotesi di reggenza di un ufficio dirigenziale va riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni, differenze nelle quali, in questa peculiare ipotesi, vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque, sia la retribuzione di posizione che quella di risultato.

Il maggior trattamento economico può essere escluso «soltanto se sia stato aperto nei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento di copertura del posto vacante, mentre se ciò non si verifica la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali».

Analogamente, tale emolumento andrà escluso nei casi in cui «la reggenza sia stata tenuta all'insaputa o contro la volontà della PA, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente oppure in tutte le ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari dell'ordinamento».

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