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Con la sentenza n. 10145/2018 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro stabilisce che il docente che passa della scuola ad altro comparto della pubblica amministrazione ha diritto alla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza, compresa la retribuzione professionale docente.

Tale retribuzione professionale non è però cumulabile con successivi aumenti di stipendio, poiché, come precisa la Suprema Corte «il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento».

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