Con la sentenza n. 848/2018 il Tar della Puglia conferma che la possibilità di monetizzazione delle ferie trova applicazione unicamente in presenza di situazioni tali da palesare una oggettiva impossibilità di fruizione, ovvero:
- in ipotesi in cui il dipendente non abbia potuto godere delle ferie maturate a causa di comprovate esigenze di servizio, espressione, cioè, scelte operative riferibili direttamente all’Amministrazione, per non aver approntato l’apparato organizzativo necessario a consentire la sostituzione del dipendente assente per ferie. In particolare, occorre che, prima della cessazione del rapporto di servizio, le stesse siano state espressamente rinviate dall’Amministrazione a causa di insuperabili problemi organizzativi della stessa;
- laddove risulti del tutto impossibile ricostituire il rapporto di lavoro dopo l’assenza dal servizio per eventi non imputabili al lavoratore quali, appunto, il suo decesso o infermità.
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