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La riforma del contratto a termine non ha valore per la P.A.: in ambito di lavoro pubblico, infatti, non trovano applicazione né la limitazione della durata massima dei contratti a 24 mesi, né le nuove causali in caso di rinnovo successivo al primo contratto, né la limitazione delle proroghe che da 5 passano a 4.

Per la P.A. l’invarianza della disciplina del contratto a termine rispetto alle novità introdotte dal decreto è infatti espressamente prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87  (cosiddetto «decreto Dignità»), secondo cui «le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all'entrata in vigore del presente decreto».

Clicca qui per visionare il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87.

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