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Con la sentenza n. 10153 del 19 ottobre 2018, il Tar del Lazio afferma che chi è titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una p.a. non può essere escluso a priori dalle procedure di stabilizzazione avviate da un altro ente pubblico.

È dunque da ritenersi illegittima una clausola che escluda indiscriminatamente dalle stabilizzazioni i candidati che, pur in possesso dei requisiti, abbiano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.

Infatti una simile clausola è lecita solo nel caso in cui preveda l’esclusione di coloro che abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nel medesimo profilo e categoria equivalente o superiore a quello per cui viene richiesta la stabilizzazione.

Il Tar sottolinea che, senza tale specificazione, si escluderebbero illegittimamente i titolari di un rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione con qualifica e trattamento economico e/o giuridico inferiore a quello che potrebbero conseguire con la stabilizzazione.

Una clausola siffatta non sarebbe infatti coerente con il decreto Madia (dlgs n. 75/2017), volto al «superamento del precariato», da intendersi anche nel senso della salvaguardia delle aspettative dei lavoratori precari correlate alla specifica qualifica e allo specifico profilo già ricoperti.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 10153 del 19 ottobre 2018 del Tar del Lazio.

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