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Con la sentenza n. 27389 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro conferma che "i dipendenti…hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze" (art. 4, comma 14 del CCNL per il personale degli Enti locali del 14 settembre 2000).

Le uniche condizioni limitative in merito potrebbero infatti riferirsi a contratti nati in regime a tempo parziale, per i quali un passaggio al regime di tempo pieno equivarrebbe a una nuova assunzione, soggetta a tutti i vincoli posti dalle leggi di bilancio, ma non possono certamente riferirsi a un contratto di lavoro in essere, nato in regime di tempo pieno e provvisoriamente convertito in regime di part time.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 27389 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro.

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