📌 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, con la sentenza 8 ottobre 2025, n. 1350, ha affermato che l’amministrazione può modificare una graduatoria di selezione per progressione verticale, anche dopo la stipula del contratto con il vincitore della prima graduatoria.
Non è sufficiente la sola formalizzazione del rapporto contrattuale per escludere un intervento correttivo della graduatoria, se emergono elementi che giustificano la revisione.
📝 Punti salienti:
la graduatoria ha autonoma rilevanza giuridica e può essere oggetto di intervento in autotutela;
la stipula del contratto con il candidato vincitore non impedisce la revisione della graduatoria;
occorre garantire trasparenza e motivazione del provvedimento di revisione.
📚 Fonte: TAR Puglia-Lecce Sezione II, Sentenza n. 1350 del 8 ottobre 2025
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