📌 Con l'orientamento applicativo ID 35347 l’Aran chiarisce che, in caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori, il differenziale stipendiale derivante da progressioni economiche non va considerato nel calcolo del trattamento economico spettante. L’unico riferimento valido è la differenza tra gli stipendi tabellari iniziali delle due Aree coinvolte. L’orientamento si fonda sull’art. 8, comma 5, del CCNL 14.09.2001, che disciplina le mansioni superiori, richiamando l’art. 52, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. La posizione economica acquisita all’interno dell’area (ad es. 1 o 2 differenziali) non incide sul riconoscimento economico legato alle mansioni superiori, così come è irrilevante la posizione del lavoratore assente nell’area superiore.
📝 Punti salienti:
• Il trattamento economico si basa sugli stipendi tabellari base, non sulle progressioni.
• Si confrontano solo le retribuzioni iniziali delle Aree coinvolte.
• Nessun rilievo economico è attribuito alle posizioni interne maturate dal lavoratore.
📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 35347
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