📌Con la sentenza n. 6611/2025, il Consiglio di Stato (Sezione V) chiarisce che la mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche non comporta la nascita di un nuovo rapporto di lavoro, ma rappresenta una vera e propria cessione del contratto. In questo modo il dipendente trasferito conserva qualifica, funzioni, trattamento economico, anzianità e professionalità maturata.
Questo principio, in linea con l’art. 30 del D.lgs. 165/2001, diventa un riferimento vincolante per la redazione di bandi e regolamenti interni, impedendo prassi che penalizzino la professionalità del personale. La decisione assume quindi un valore operativo immediato per comuni, unioni e altri enti locali.
📝 Punti chiave:
il trasferimento è da intendersi come cessione del contratto, non come impiego ex novo;
sono tutelati tutti i diritti acquisiti: anzianità, funzioni, qualifica, trattamento economico;
📚 Sentenza n. 6611/2025 del Consiglio di Stato (Sezione V)
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