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📌 Con il Parere n. 357943 del 14 maggio 2025, la Regione Friuli Venezia Giulia chiarisce un punto rilevante per la gestione del personale: i contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (scavalco d’eccedenza) non sono soggetti ai limiti di durata previsti per i contratti a tempo determinato.
📝 L’istituto, riservato a dipendenti a tempo pieno autorizzati dalla propria amministrazione di appartenenza, risponde a esigenze contingenti e organizzative. Per questo, la sua durata non è soggetta al tetto massimo previsto dal d.lgs. 81/2015. Lo scavalco d'eccedenza si configura come deroga al divieto di cumulo di impieghi e consente agli enti locali di operare con maggiore flessibilità nel rispetto del buon andamento amministrativo.
📚 Fonte: Parere n. 357943/2025 - Regione Friuli Venezia Giulia