Con l’orientamento applicativo RAL_1956, l’Aran chiarisce che, in presenza di una organizzazione del lavoro per turni, la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione.
Infatti, l’art.22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 chiaramente dispone che: “L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno”.
Pertanto l’indennità di turno non può essere erogata non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio, ma anche in quelle particolari fattispecie nelle quali, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione del turno.
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