La Corte di cassazione, con sentenza n. 17775/2017 depositata in cancelleria il 19 luglio, ha stabilito che un dipendente pubblico trasferito ad un comune a causa della soppressione dell’ente di appartenenza non ha diritto alla conservazione di tutte quelle voci fisse che sono legate a particolari posizioni e responsabilità.
In particolare, il dipendente chiedeva la corresponsione delle indennità fisse e continuative precedentemente godute, tra cui quelle relative alle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista.
Il Tribunale chiarisce che il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea (e che vengono meno una volta che questa sia cessata) o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà.
Pertanto, il comune non è tenuto ad erogare la retribuzione di posizione precedentemente attribuita al dipendente dall'amministrazione di provenienza, venendo meno il collegamento con la responsabilità della posizione ricoperta dal dipendente nell'amministrazione di destinazione. Stessa situazione si verifica per anche per l'indennità di maneggio valori e/o di videoterminalista.