L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1911 del 9 febbraio 2017, affronta il seguente quesito: “Alla luce delle modifiche recate dalla legge 30.12.2010 n.240 alla legge n. 476/1984, in materia di dottorato di ricerca, è possibile riconoscere i permessi per motivi di studio anche al lavoratore ammesso a corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “Nei propri precedenti orientamenti applicativi, la scrivente Agenzia ha espresso perplessità in ordine alla possibilità che il dipendente, ammesso a corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, potesse beneficiare dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art.15 del CCNL del 14.9.2000.”
“A fondamento di tale posizione vi era la considerazione della circostanza che il dottorato di ricerca, pur rientrando tra i titoli di studio pur rientrando, su di un piano astratto e generale tra i titoli di studio universitari, rientranti nell’ambito applicativo dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000, era oggetto, comunque, di una propria, autonoma e specifica disciplina.”
“Infatti, per la partecipazione ai corsi per dottorato di ricerca, era prevista l’aspettativa di cui all’art. 12 del CCNL del 14.9.2000, che rappresentava una forma di tutela specifica e forte riconosciuta sia dalla legge (Legge n. 476/1984 e successive modificazioni e integrazioni) sia dalla contrattazione collettiva (art. 12 del CCNL del 14.9.2000).”
“Pertanto, si riteneva che ai dipendenti a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applicasse esclusivamente la sopra richiamata disciplina della Legge n.476/1984 e dell’art.12 del CCNL del 14.9.2000.”
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