Con l'orientamento applicativo AFC34, l'Aran chiarisce (per il comparto Funzioni Centrali ma valevole anche per il comparto Funzioni Locali) che i giorni di ricovero ospedaliero (non riconducibili a terapie salvavita) rientrano nel computo delle assenze per malattia ai fini del raggiungimento del periodo di comporto ma sono interamente retribuiti, senza riduzione dei primi 10 giorni. I giorni di ricovero ospedaliero (non riconducibili a terapie salvavita) rientrano nel computo delle assenze per malattia ai fini del raggiungimento del periodo di comporto? Quale trattamento economico si applica in questi casi?
L’istituto della malattia è disciplinato dall’art. 19 del CCNL Area Funzioni Centrali del 9/03/2020. In tale articolo i giorni di ricovero ospedaliero - diversamente da quanto stabilito per le terapie salvavita - rientrano nel conteggio delle assenze per malattia ai fini del computo del relativo periodo di comporto mentre sono oggetto di una specifica disciplina, di maggior favore, sotto il profilo della retribuzione da corrispondere.
Sul punto, infatti, si ricorda che ai sensi del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per ogni singola giornata di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, al dipendente è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento e di ogni altro trattamento accessorio. Sono fatte salve le norme di miglior favore già previste dalla contrattazione collettiva. Tra queste ultime rientrano le ipotesi di assenza per infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero e eventuale periodo di convalescenza post ricovero, day hospital e assenze dovute a patologie gravi che richiedono l'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Pertanto, per le assenze dovute alle suddette ipotesi non si applicano le decurtazioni previste dalla suindicata norma legislativa (cfr. art. 19, comma 10, lettera f)).
Conseguentemente, al dirigente assente per ricovero ospedaliero spetterà - a seconda del periodo considerato - il trattamento economico indicato dal comma 10 dell’articolo in parola alle lettere a), b), c), d) ed e).