Con il messaggio n. 2853/2023, anche in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle suddette disposizioni contrattuali.
L’Inps conferma, secondo quanto già chiarito nel messaggio n. 3224/2018, l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP).
A seguito delle previsioni contrattuali per il triennio 2019-2021, poiché tale elemento cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, l'Istituto conferma, a decorrere dalle date stabilite dai singoli contratti collettivi, l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.
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