Con la deliberazione n. SEZAUT/11/2023/QMIG la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani –ANCI– ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall’art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, enuncia il seguente principio di diritto: “La decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’ art. 1, commi 583-586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.
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