Con articolo del 30 giugno 2022 la Funzione Pubblica precisa che la flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego consente - anche dopo il 30 giugno 2022 - a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19.
Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.
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