Con l’orientamento applicativo CFL39 l’Aran esprime il suo parere in merito alla nuova disciplina relativa ai profili della categoria D (di cui all’art.12, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018).
Nello specifico, il comma 4 del suddetto articolo ha previsto, all’interno della categoria D, la soppressione di quei profili per i quali precedentemente, veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3 e per i quali, conseguentemente, era previsto uno specifico punto di accesso dall’esterno, pure nella unicità della categoria D.
Pertanto, gli enti, per il futuro, nella categoria D, possono assumere dipendenti solo per i profili con posizione economica D1. Viene, comunque, salvaguardata la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in tali profili D3, prevedendosi, per essi, la conservazione del profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria D. Viene disposta anche un’ulteriore clausola di salvaguardia. L’art.12, comma 9, del CCNL del 21.5.2018, infatti stabilisce che: “9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D”.
Per meglio chiarire l’interpretazione dell’indicazione di “procedure concorsuali in corso” l’Aran passa pertanto in rassegna le diverse fattispecie che, praticamente, possono presentarsi per valutarne la riconducibilità o meno all’interno della garanzia contrattuale.
La prima analisi dell’Agenzia riguarda la fattispecie delle assunzioni:
a) sulla base della programmazione dei fabbisogni, l’ente, ha adottato la determinazione di procedere all’assunzione di personale con profili della categoria D, con posizione economica in D3, ed in attuazione della stessa ha inviato la comunicazione prevista dall’art.34, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, ai fini della ricollocazione della mobilità obbligatoria, prima del 21.5.2018. Poiché tale comunicazione, sulla base della vigente legislazione, non solo si configura come un necessario passaggio prodromico alla successiva pubblicazione del bando (per l’avvio formale del concorso pubblico in senso proprio) e, quindi, ritenuta pur sempre rientrante nella procedura intesa in senso ampio, ma potrebbe pure portare, al tempo stesso, direttamente alla copertura del posti di cui si tratta tramite mobilità, si ritiene che tale fattispecie rientri comunque nella deroga;
b) sulla base della programmazione dei fabbisogni, l’ente decide di procedere all’assunzione di personale con profili della categoria D, con posizione economica in D3, tramite scorrimento di graduatorie già formate prima del 21.5.2018. In questo caso, si ritiene che, se l’ente abbia formalmente adottato il provvedimento per dare effettivo corso all’attuazione dello scorrimento della graduatoria, sulla base della vigente legislazione, prima del 21.5.2018, anche se l’assunzione avviene a tale data, troverà applicazione la previsione del sopra citato comma 9. Ove tale provvedimento formale sia intervenuto successivamente alla data del 21.5.2018, l’ente procede allo scorrimento della graduatoria ma l’assunzione avverrà nella posizione economica D1, secondo le previsioni 12 del CCNL del 21.5.2018.
Dopo l’entrata in vigore del CCNL, invece, a seguito della nuova disciplina concernente i profili della categoria D, gli enti non potranno più procedere all’avvio di procedure concorsuali, nei termini sopra individuati, aventi ad oggetto la copertura di posti relativi a profili della categoria D, con posizione economica D3.
Dopo il 21.5.2018, anche per la copertura di posti concernenti profili per i quali prima era previsto nella categoria D, il trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D3 e l’accesso diretto in tale posizioni, quindi, i dipendenti della categoria D, potranno essere assunti, solo nella posizione economica D1 di tale categoria. Ove l’ente, anche in questi casi, decida di avvalersi dello scorrimento di graduatorie già esistenti ed ancora vigenti presso lo stesso o anche altri enti, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, relative a precedenti concorsi banditi per la copertura di posti concernenti profili della categoria D, con trattamento stipendiale pari alla posizione economica D3, i soggetti selezionati saranno inquadrati nei corrispondenti profili ora collocati tra quelli con trattamento stipendiale pari alla posizione economica D1.
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