Con la deliberazione n. 43/2021/PAR la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ribadisce che dalla lettura attenta della giurisprudenza in materia di incentivi per funzioni tecniche e, in particolare, quella che si è espressa sulle varianti emerge che, avuto riguardo alla struttura bifasica degli incentivi in questione tra regolamento e contrattazione, la verifica della legittimità delle erogazioni, la parametrazione delle eventuali riduzioni nonché in generale la loro disciplina rientrano nello spazio riservato alle amministrazioni.
Un tanto vale anche per la modulazione (e rimodulazione) degli importi e delle risorse destinate all’appalto, entro la cornice prestabilita dalla norma, in ragione della variabilità delle circostanze, delle tipologie di appalto nonché delle varianti che implica valutazioni in fatto secondo canoni di logicità, congruenza e ragionevolezza da riferirsi a fattispecie concrete cui la Corte è estranea. Per tali motivi i giudici contabili si sono limitati a rilevare che i ricalcoli vanno correlati all’importo della perizia di variante (Sez. Piemonte n. 8/2014 e 97/2014 cit.) o, con formulazione in parte diversa ma di simile contenuto, al nuovo importo a base di gara (Sez. Puglia n. 162/2018 cit.), dunque in relazione alle maggiori risorse stanziate per l’appalto.
In conclusione, alla luce di quanto esposto in fatto e diritto è rimessa all’Ente locale la definizione della remunerazione dell’incentivo in presenza di varianti in esito alla rigorosa valutazione dell’effettiva situazione e relativa legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria competenza.
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