Con deliberazione n. 88/2021/PAR, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, fornisce indicazioni sulla possibilità di attribuire l’indennità di funzione ad un Assessore componente la Giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico o se la predetta nomina debba essere conferita esclusivamente a titolo gratuito.
L’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e ss.mm. vieta alle pubbliche amministrazioni "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (…) ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125".
Anche secondo la circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le disposizioni servono “a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli organi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni”.
La norma prevede, tuttavia, eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta degli stessi. L’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267/2000, statuisce che questi percepiscano un’indennità di funzione. Il comma 3 dell’art. 82, inoltre, recita che, “ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura”.
Di conseguenza, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.
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