Con l’orientamento applicativo CFL88a l’Aran chiarisce come debbano essere quantificati i permessi spettanti ex artt. 32 e 35 del CCNL 21.5.2018 nel caso di un dipendente a tempo determinato che risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Al riguardo occorre osservare che un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ove, nel corso dell’anno sia risultato vincitore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente diverso ed abbia rassegnato le dimissioni presso l’ente di provenienza, ha diritto alla fruizione, presso il nuovo datore di lavoro, per intero, delle tipologie di permesso previste dagli artt. 32 e 35 del CCNL del 21.5.2018, anche nel caso in cui ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.
Trattandosi, infatti, di un rapporto di lavoro nuovo, costituito a seguito di concorso pubblico, e perciò del tutto diverso e distinto da quello sussistente con il precedente datore di lavoro, non può tenersi conto dei permessi e degli altri istituti già fruiti nell’ambito di tale ultimo rapporto di lavoro.
Tale effetto avrebbe potuto determinarsi solo nel caso della mobilità, di cui all’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, dato che in questa fattispecie non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la semplice continuazione del precedente, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.
La suesposta interpretazione, si ritiene possa essere applicata anche alla particolare fattispecie di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Anche in questa ipotesi, infatti, si instaura un nuovo e distinto rapporto di lavoro costituito a seguito del superamento del concorso pubblico.
Appare opportuno rilevare che il numero delle ore dei permessi, come quelli di cui all’art. 32 e all’art. 35 del CCNL del 21.5.2018, è stabilito in misura fissa per anno direttamente dal CCNL, che non prevede la maturazione progressiva nel tempo del diritto alla fruizione degli stessi.
Pertanto, per queste tipologie di permesso, non si deve procedere ad alcun riproporzionamento riduttivo anche per il dipendente assunto nel corso di anno.
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