Con la sentenza n. 1069/2020 il Tribunale di Venezia chiarisce che il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto.
Per la maturazione del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa (v. art. 45 CCNL 14.09.2000), è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio.
Quando la prestazione è resa in modo agile, questi presupposti non sussistono, proprio perché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.
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