In base alla risposta fornita dall’Anci, nel caso in cui una dipendente con contratto a tempo determinato fino al 30/09/2015 trasmetta un “certificato medico del servizio di medicina legale della Asur competente che attesta che la stessa è in stato di gravidanza e dispone l’interdizione dal lavoro della dipendente a far data dal 03/08/2015 fino alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria (15/01/2016)”, il rapporto di lavoro con l’interessata si concluderà a tutti gli effetti in data 30/09/2015, tuttavia dall’01.10.2015 sino a conclusione del periodo di congedo obbligatorio, quindi indicativamente fino a metà aprile 2016, incomberà sull’ente l’onere di corrispondere all’interessata l’indennità di maternità prevista dalle norme vigenti per tale periodo.
Infatti, in base all’art.57 del D.Lgs.151/2001 in tali casi non è prevista alcuna proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma alle lavoratrici con contratto a tempo determinato spetta l’indennità di maternità e, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. 2, tale trattamento economico è a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Quindi nel caso in questione l’ente è tenuto a erogare all’interessata l’indennità di maternità (dandone comunicazione all’Inps), per la durata del periodo di interdizione e di maternità obbligatoria.
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