📌 L’ARAN, con l’orientamento applicativo ID 34253, ha chiarito come deve essere trattato il tempo impiegato dal personale per partecipare a corsi di formazione organizzati dall’amministrazione, quando questi si svolgono in una sede diversa da quella abituale di lavoro.
In base all’art. 55, comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, la partecipazione ad attività formative disposte dall’ente è considerata a tutti gli effetti servizio. Tuttavia, quando la formazione si svolge fuori sede, occorre richiamare anche l’art. 57 del contratto, relativo alle trasferte, che disciplina le ipotesi in cui possono essere riconosciuti indennità e rimborsi.
📝 In particolare, l’ARAN precisa che il “tempo di viaggio” non rientra, di norma, nel tempo di lavoro effettivo, salvo specifiche eccezioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 57. Spetta, comunque, ai singoli enti, all’interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative.
📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo ID 34253
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