Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono destinare una quota del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria (Imu) e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Con la deliberazione n. 113/2020/PAR, la Corte dei Conti della Lombardia precisa che, laddove il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale consenta l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, in tema di incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.
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