📌 La Corte dei Conti dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 141/2025/PAR, ha chiarito un aspetto operativo di grande interesse per gli enti locali: il rimborso delle spese di viaggio ai dipendenti in convenzione è legittimo solo se comporta un effettivo onere aggiuntivo per il lavoratore.
📝 Il rimborso è ammissibile:
Se il dipendente si sposta dalla sede dell’ente di appartenenza a quella dell’ente utilizzatore;
Oppure se parte dalla propria residenza verso la sede dell’ente utilizzatore, ma solo se residenza e sede dell’ente utilizzatore non coincidono.
📚 Fonte: Corte dei Conti Abruzzo, Deliberazione n. 141/2025/PAR
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