📌L’orientamento applicativo Aran ID 35064 introduce un chiarimento importante per i dipendenti del comparto educativo-scolastico e gli enti che ne gestiscono le posizioni retributive: in caso di inidoneità accertata e successiva modifica del profilo professionale, le indennità tipiche del profilo educativo possono essere mantenute, anche senza lo svolgimento delle mansioni originarie.
La nota Aran, in conformità con quanto previsto dall’art. 48 del CCNL 16.11.2022 e dall’art. 7 del DPR 171/2011, stabilisce che il dipendente conserva il trattamento economico fisso e continuativo dell’area e fascia di provenienza, tramite un assegno ad personam riassorbibile. In tale cornice, anche l’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL 1995, per il personale educativo, può rientrare tra le voci salvaguardate, poiché strutturalmente legata al profilo di appartenenza.
📝In sintesi:
• Il trattamento economico non si perde con il cambio di mansione.
• Le indennità legate al profilo possono confluire in un assegno personale riassorbibile.
📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 35064
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