Con l’orientamento applicativo RAL_1964 l’Aran fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità e alle tempistiche di fruizione dei riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario.
L’Agenzia precisa che:
a) l’art. 38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;
b) l’opzione tra le due forme di remunerazione è subordinata ad una esplicita richiesta avanzata dal lavoratore e, in ogni caso, la fruizione del riposo compensativo dovrà comunque essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio;
c) relativamente alle modalità di utilizzo dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate, la disciplina contrattuale non prevede un termine o una scadenza precisi per la fruizione degli stessi; al riguardo, occorre precisare che l’ente, eventualmente, potrebbe stabilire il termine temporale per la fruizione dei medesimi riposi compensativi nel proprio regolamento aziendale (adottato con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001).
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