Con il messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, l'Inps fornisce un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia di visite fiscali e delle istruzioni operative sin qui diramate, in merito alla nuova competenza dell’Istituto sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico.
L’Inps ricorda che la normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda altre fattispecie (come ad esempio malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, inidoneità temporanea a mansione, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.). L’Istituto non effettua altresì accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’art.12 della legge n. 67/1988.
In merito alle modalità di richiesta di visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro pubblici mediante il Portale dell’Istituto, l’Istituto rimanda alle indicazioni già fornite con i messaggi n. 3265/2017 e n. 3685/2017, anche in ordine all’individuazione dei soggetti titolati a richiedere l’abilitazione e alle ulteriori modalità di richiesta delle citate credenziali.
Quanto agli orari di reperibilità in caso di malattia, restano confermate le vigenti fasce orarie per i dipendenti delle P.A.: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 anche nei giorni non lavorativi e festivi. Qualora il dipendente pubblico debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps sollecitamente nelle seguenti modalità:
- inviando un'email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
- rivolgendosi al Contact center.
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