Con l’ordinanza n. 4435/2018 la Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di mobilità volontaria, l’espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra.
Tale trasferimento è caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, ed è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 cod. civ. e segg., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.
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