Con l’orientamento applicativo RAL_1959, l’Aran chiarisce che, nel caso di organizzazione del lavoro per turni, se il turno è stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.
Pertanto, la giornata festiva infrasettimanale, in tale ambito, per il lavoratore turnista deve essere considerata lavorativa a tutti gli effetti, il che comporta che se il lavoratore turnista comunque si assenta per ferie o per altra legittima causa di assenza nella giornata di festività infrasettimanale in cui era programmata la sua prestazione, allo stesso non può essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale, dato che, come detto, questa per il turnista deve considerarsi lavorativa.
L’Agenzia ricorda inoltre che tale prestazione lavorativa comporta solo il compenso previsto dall’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.
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