Con l’orientamento applicativo RAL_1958 l’Aran fornisce alcuni chiarimenti in merito al diritto di recesso durante il periodo di prova.
Innanzitutto, l’Agenzia richiama la disciplina contrattuale di riferimento e cioè l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale: “9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.”
Nel caso in cui il recesso dipenda dalla volontà del lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale, non sembra possa prescindersi dalla presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore stesso.
Tale recesso comporta, in sostanza, una sorta di riammissione in servizio nell’ente di provenienza che ha la particolarità di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il periodo nel quale è prevista la sua conservazione.
Trattandosi quindi di una riammissione in servizio (il precedente rapporto di lavoro, infatti, si era estinto), l’ente dovrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
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