Con la deliberazione n. 149/2023/PAR la Corte dei Conti della Puglia si esprime in merito ai due differenti istituti giuridici dello “scavalco condiviso” e “scavalco in eccedenza”.
L’istituto del c.d. “scavalco” rientra nelle varie forme organizzative del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Il legislatore, pur prevedendo l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico (art. 53 del D.Lgs. 165/01) ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle PA.
In sintesi:
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