📌 Con la risposta n. 302/2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sul trattamento fiscale dei rimborsi spesa per l’utilizzo del taxi.
L’Agenzia richiama l’art. 51 del TUIR, come modificato dalla Legge 207/2024, e ribadisce che i rimborsi per le spese sostenute nel territorio nazionale per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.
In caso contrario, se le spese vengono pagate in contanti, il rimborso è considerato reddito imponibile e deve essere assoggettato a ritenuta IRPEF e contributi.
📝Essendo il taxi un autoservizio pubblico non di linea, rientra pienamente nella normativa sopracitata, pertanto il rimborso può essere esente IRPEF e contributi solo se il pagamento è effettuato con strumenti di pagamento tracciabili.
📚 Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 302/2025
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