Con il parere n. 11/2023 l’Anac fornisce una panoramica sulle modalità di affidamento dell'incarico di supporto al responsabile unico del procedimento.
Tra le altre precisazioni, viene richiamato il comma 11 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale «nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza […]».
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