La Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Sardegna, con la deliberazione n.139/2022/PAR fornisce indicazioni sulle limitazioni previste dal d.l. 95/2012 in materia di incarichi per i soggetti in quiescenza.
Non è possibile retribuire un lavoratore autonomo in quiescenza, precedentemente in servizio presso l'ente, in caso di consulenze, mentre è possibile per le attività di docenza e di membro di commissioni esaminatrici.
L'art. 6 del d.l. 90/2014, convertito nella l. n. 114 del 2014, ha introdotto nuove disposizioni restrittive in materia di incarichi per i soggetti in quiescenza, modificando la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 9^ del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.
In sintesi, la normativa del 2012, per evitare fenomeni corruttivi, vietava unicamente gli incarichi di consulenza attinenti ad attività svolte dal dipendente presso l'Amministrazione conferente antecedentemente al suo collocamento in quiescenza. La citata norma del 2014 ha sostanzialmente riscritto la disciplina in questione, da un lato, includendo nel suo ambito di applicazione i lavoratori privati, dall'altro estendendo il divieto agli incarichi dirigenziali e direttivi, nonché alle cariche in amministrazioni controllate e prevedendo un'eccezione solo per gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito, col limite di un anno per quelli dirigenziali e direttivi. Lo scopo della novella normativa risponde dunque, secondo la dottrina e la giurisprudenza, oltre che al contenimento della spesa pubblica, all'esigenza di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione, piuttosto che a contenere i fenomeni corruttivi come emergeva dalla precedente disciplina.
Viene precisato inoltre che - con riguardo al rapporto privatistico alla base dell'opera prestata, come ravvisato nel parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2014 - la verifica della natura dell'incarico svolto prescinde dalla tipologia del rapporto contrattuale sottostante (rapporto subordinato, rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. ecc.) giacché quest'ultimo costituisce unicamente un presupposto del primo, essendo prevalente, nella ratio della norma in applicazione, l'effettiva tipologia della prestazione di risultato effettuata.